Lo split Payment

Lo split payment è il nuovo meccanismo per la scissione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione che prevede nuove regole alla liquidazione dell’IVA da parte delle PA.

Lo split payment viene applicato nei rapporti tra imprese private e Pubblica Amministrazione, secondo il classico meccanismo dei “pagamenti divisi” o “scissione dei pagamenti”. Come funzione quindi lo split payment? Occorre, innanzitutto, scindere l’operazione in due parti: nella prima, il soggetto privato (impresa) incassa l’ammontare dovuto dell’operazione al netto dell’IVA dall’ente della Pubblica Amministrazione considerato.

Successivamente, l’ente di P.A. si occuperà di versare l’IVA a debito dovuta sull’operazione considerata.

Dallo scorso 1° gennaio 2018 lo split payment è stato esteso ulteriormente per effetto dell’entrata in vigore del DL 148/2017.

Lo split payment IVA, quindi, sarà il nuovo meccanismo di liquidazione IVA che caratterizzerà i rapporti tra imprese e P.A. fino al prossimo 30 giugno 2020.

Con riferimento ai soggetti obbligati, lo Split payment IVA si applica ai fornitori dei seguenti enti pubblici ed alle società quotate e/o controllate così come previsto dal nuovo articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972 aggiornato dopo l’entrata in vigore dei decreti legge numero 50/2017 e 148/2017:

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
  • società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
    società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche;
  • società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere precedenti;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Quanto poi all’ambito oggettivo di applicazione del meccanismo di split payment, lo stesso non si applica a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle P.A. e relativi ai seguenti casi:

  • operazioni assoggettate a regimi speciali che non comportano l’indicazione in fattura dell’IVA;
  • cessioni di beni e alle prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d’imposta (reverse charge);
  • piccole spese” ovvero operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • operazioni esenti, escluse e fuori campo IVA ai sensi del d.p.r. 633/1972.

Di conseguenza, il legislatore fiscale ha fatto prevalere il meccanismo del reverse charge su quello dello split payment.

In altri termini, qualora ricorrano le condizioni previste per l’applicazione del meccanismo di inversione contabile o reverse charge IVA, questo dovrà essere applicato in luogo dello split payment.

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